logo Associazione Amici delle Piccole Figlie

Statuto

ART. 1  COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi della legge n.266/91 e della L.R. 12/2005  l’associazione di volontariato denominata “Amici delle Piccole Figlie”, con sede in Parma, via Po n.1 presso il Centro di Cure Palliative Piccole Figlie.
L’associazione, autonoma sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2.
La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 2  SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2.1 L’associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di impegno civile, nell’ambito delle strutture della Congregazione delle Piccole Figlie dei SS.Cuori di Gesù e Maria e si prefigge i seguenti scopi:
– accoglienza e sostegno solidale, affettivo ed empatico, nei confronti delle persone affette da malattie croniche, non suscettibili di guarigione fino al termine naturale della vita, durante la permanenza presso il Centro di Cure Palliative e a domicilio;
– sostegno e accompagnamento delle famiglie dei pazienti, offrendo una disponibilità totalmente gratuita;
–   accoglienza e sostegno dei bambini temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo ospitati nelle Comunità educative della Congregazione delle Piccole Figlie.
2.2 Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di:
– organizzare la presenza organica, nel Centro di cure palliative o a domicilio, di volontari adeguatamente formati per l’assistenza ed il sostegno  delle persone affette da malattie croniche e delle loro famiglie;
–   organizzare  la presenza di volontari che garantiscano l’accompagnamento ed il sostegno scolastico ed extrascolastico  dei ragazzi temporaneamente accolti nelle comunità educative;
–   promuovere corsi di formazione per i volontari;
–   organizzare convegni scientifici, riunioni, manifestazioni culturali, giornate di studio ed ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla sensibilizzazione di volontari, operatori e opinione pubblica sui temi dell’assistenza ai malati terminali;
–   promuovere progetti culturali finalizzati all’educazione e all’attività sociale e sanitaria;
–   produrre e diffondere pubblicazioni e materiale anche pubblicitario.

ART. 3   CARATTERISTICHE E PRINCIPI ISPIRATORI

3.1  L’Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; si ispira alla concezione cristiana dell’uomo e della vita; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari, la parità di condizioni per l’accesso ai servizi da essa erogati.
3.2  Le attività sono svolte dall’associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti.
L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta. In particolare, è esclusa qualsiasi remunerazione a loro favore da parte di beneficiari di attività dell’associazione; eventuali contributi volontari da parte di essi devono essere versati  direttamente all’associazione.
Ai soci possono essere rimborsate dall’associazione le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
3.3  Al fine di perseguire pienamente le finalità statutarie, l’Associazione può dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato; in particolare:
– può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o a qualificare e specializzare la propria attività;
–   può altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre Associazioni e con Istituzioni pubbliche e private.

ART. 4 RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1)   contributi degli aderenti e di privati;
2)   contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
3)   donazioni e lasciti testamentari;
4)   entrate patrimoniali;
5)   entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
6)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
7)   beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5   BILANCIO O RENDICONTO

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 6   I SOCI

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non  esiste nessuna  differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
I Soci sono definiti come:
– Soci fondatori : coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
–   Soci ordinari: quelli che aderiscono con la quota associativa, condividendo gli scopi dell’associazione e partecipando alle sue attività;
–   Soci benemeriti: coloro che particolarmente interessati agli scopi della associazione, prestano attività di volontariato nell’ambito della stessa e/o ne sostengono finanziariamente le attività in misura significativamente eccedente la quota di associazione.

ART. 7   CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8   DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:
1)   ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2)   a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3)   a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4)   a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti i soci hanno diritto:
1)   a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
2)   a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3)   ad accedere alle cariche associative;
4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 9   ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’associazione:
1)   l’Assemblea dei soci,
2)   il Consiglio Direttivo;
3)   il Presidente;
4)   il Collegio dei Revisori
5)   il  Collegio dei probiviri
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Possono essere eletti solo i soci aderenti all’organizzazione: è esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all’associazione o soggetti interni diversi dalla base associativa.
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.

ART. 10   ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione.  Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1)   approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2)   elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;
3)   delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4)   delibera l’esclusione dei soci;
5)   delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o con altro mezzo idoneo da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione (che comunque dovrà essere convocata almeno a 24 ore dalla prima), o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea. Nel caso la seconda convocazione dell’assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, valgono le modalità di convocazione sopra indicate.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per
– le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è sempre  necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati;
–   per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario e un Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1)   curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2)   predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3)   nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, il Tesoriere;
4)   deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5)   provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti; l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola tre volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, o con altro mezzo idoneo, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono presenziare uno o più membri della Congregazione delle Piccole Figlie dei SS.Cuori di Gesù e Maria, autorizzati dalla Direzione della Congregazione, senza diritto di voto.

ART. 12    IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 13   IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da  tre  membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 14   COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.  Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 15   SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

ART. 16 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.